Nell’edificio condominiale l’impianto centralizzato dell’acqua costituisce un accessorio di proprietà comune a tutte le unità anche nel caso in cui talune di esse si siano dotate di un proprio contatore.
Corollario di tale principio, è l’obbligo in capo a tutti i condomini, ivi inclusi quelli distaccatisi dall’impianto comune, di concorrere alle relative spese di manutenzione.
È quanto ha stabilito la sezione VI della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28616 del 29 novembre 2017.
Questo è il caso: l’Assemblea di un condominio – nell’intento di addivenire alla completa dismissione dell’impianto idrico condominiale – aveva deliberato di imporre il distacco all’unico condomino privo di un contatore privato, specificando, altresì, che, in difetto, l’impianto medesimo avrebbe dovuto considerarsi di proprietà esclusiva di quest’ultimo, con ogni onere a suo carico.
La suddetta delibera era stata, di seguito, impugnata con esito favorevole dal condomino dissenziente. In particolare, il Tribunale aveva stabilito che la decisione dell’Assemblea condominiale determinasse una definitiva alterazione della cosa comune nella sua originaria destinazione, vietata come tale dalla previsione di cui all’art. 1120, ult. comma c.c.
Anche la Cassazione, investita da ultimo della questione, ha riconosciuto l’invalidità della delibera condominiale.
Il ragionamento svolto dalla Suprema Corte parte dal presupposto che il distacco della singola unità dall’impianto condominiale sia, senz’altro, possibile laddove non comporti squilibri nel suo funzionamento o maggiori spese a carico degli altri condomini.
Detto principio è, del resto, espressamente sancito dall’art. 1118, ult. comma c.c., così come modificato dalla legge n. 220 del 2012, a proposto dell’impianto di riscaldamento o condizionamento ed è applicabile per analogia anche ad altri impianti centralizzati, quali per l’appunto quello di distribuzione dell’acqua potabile.
Gli Ermellini, richiamata la consolidata giurisprudenza formatasi in relazione ad altri servizi condominiali comuni, hanno quindi stabilito che la scelta del condomino di distaccarsi, quand’anche legittima nei termini sopra esposti, comporti l’esonero di quest’ultimo solo dalle spese per il consumo ordinario, non certo dalle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto idrico condominiale “salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale, ipotesi quest’ultima che non ricorre nel caso in esame” (Cass. civ., n. 7708 del 2007; Cass. civ., n. 19893 del 2011; Cass. civ., n. 28679 del 2011).
Né era valso obiettare, da parte del Condominio, che nel caso di specie l’interesse alla conservazione dell’impianto centralizzato rimanesse in capo esclusivamente all’unico condomino che ancora non si era dotato di un contatore privato.
Secondo la pronuncia in esame, infatti, “gli altri condomini ben potrebbero in futuro tornare ad riutilizzare l’impianto condominiale, ragione per la quale essi sono comunque tenuti a contribuire alla sua conservazione”.
In definitiva, dunque, l’impianto idrico condominiale (al pari degli altri impianti centralizzati) non può essere, mai “distolto” dalla sua originaria destinazione di bene comune, neppure con l’approvazione della maggioranza dei condomini.
Per tale ragione, colui che, pur legittimamente, rinuncia all’utilizzo dell’impianto comune in seguito alla installazione di un contatore privato, dovrà continuare a concorrere alla sua conservazione e manutenzione.