Essere amministratore di condominio è una grande responsabilità. Ed è proprio per questo motivo che il legislatore negli ultimi anni è intevenuto per mettere ordine nel settore.
La Legge 4/2013 ha disciplinato le professioni non regolamentate da Ordini o Collegi tra le quali vi è, a buon diritto, quella dell’amministratore di condominio.
Questa figura, a far tempo dal 17 giugno 2013, per effetto della novellazione apportata alla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, deve essere obbligatoriamente in possesso di determinati requisiti per svolgere la professione tra i quali deve godere dei diritti civili, non aver ricevuto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione di giustizia, la fede pubblica e il patrimonio, deve aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ma, soprattutto, deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e deve seguire periodici corsi di formazione in materia di amministrazione condominiale.
Di seguito pubblichiamo il link riportante l’art. 71-bis disp. att. c.c. nel quale sono elencati tutti i requisiti necessari, comprese alcune eccezioni, per poter esercitare la professione di amministratore.
L’Immobilare Frigo Bettinado, oltre ad offrire la propria quarantennale esperienza nel campo delle amministrazioni condominiali, dispone di professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, con frequentazione a cadenza periodica di corsi di formazione in materia condominiale non solo in ambito regionale ma su tutto il territorio Nazionale.